Il decreto di liberalizzazione del mercato elettrico (il cosiddetto “decreto Bersani”), datato 19 febbraio 1999, ha sancito l’inizio dell’apertura del mercato elettrico italiano in applicazione della Direttiva Comunitaria CE 96/92. Con la liberalizzazione completa del mercato elettrico per tutte le Partite IVA si è aperta una nuova fase per gli utenti elettrici italiani.

Oggi le imprese, pur con diverse difficoltà, possono identificare fornitori alternativi all’esistente e negoziare con essi una serie di elementi commerciali significativi (prezzo, condizioni di fornitura, ecc.), al fine di pervenire a concreti risparmi, estremamente utili considerato il quadro previsto in crescita dei costi energetici.

Il Mercato Vincolato

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) rappresenta l’organismo fondamentale che sovraintende il complesso quadro normativo legato ai mercati dell’energia. Per le utenze che non possono o non desiderano accedere al libero mercato (il cosiddetto Mercato Vincolato), l’AEEG provvede trimestralmente a disciplinare il quadro tariffario dei costi elettrici di vendita, per una ristretta tipologia di utenti così definita:

  • Utenze domestiche Bassa Tensione
  • Illuminazione pubblica Bassa Tensione
  • Altre utenze Bassa Tensione
  • Illuminazione pubblica Media Tensione
  • Altre utenze Media Tensione
  • Utenze in Alta/Altissima Tensione

I costi dell’energia elettrica per il mercato vincolato discendono in via diretta dalle attività di approvvigionamento dell’Acquirente Unico, l’Ente deputato all’acquisto all’ingrosso dell’energia elettrica per gli utenti non liberalizzati. Inoltre, per le medesime tipologie di utenza sopra indicate, l’AEEG fissa le regole per la definizione degli oneri di trasporto, distribuzione e dispacciamento dell’elettricità.

In particolare, viene data facoltà ai distributori di definire proprie tariffe (opzioni tariffarie) all’in terno di vincoli economici definiti dalla AEEG. A livello operativo, tali opzioni comportano una radicale evoluzione rispetto alle precedenti tariffe: scompare la differenziazione per tipologia produttiva, che è sostituita da una tariffa opzionale offerta obbligatoriamente a tutti i clienti della medesima tipologia.

Inoltre, è stato rimosso dai contratti di fornitura il concetto di “potenza impegnata”, al di sopra del quale l’utente era tenuto a corrispondere onerose penali per supero, sostituito dal concetto di “potenza disponibile”, ovvero del valore massimo di potenza entro il quale è possibile prelevare energia elettrica con continuità e senza interruzioni operative.

Il Mercato Libero

Per le utenze che desiderano optare per una fornitura liberamente negoziata, esiste la possibilità di accedere al cosiddetto libero mercato. Entrare nel mercato libero dell’energia elettrica è ad oggi (insieme al contenimento e l’ottimizzazione dei consumi) l’unico strumento per incidere e ridurre concretamente i costi dell’energia acquistata.

L’identificazione del fornitore si basa generalmente su una scala di valori che prevedono, in ordine di importanza, la valutazione dei seguenti parametri dell’offerta:

  • Prezzo/sconto proposto
  • Affidabilità tecnico/commerciale del fornitore
  • Supporto post-vendita (consulenza, energy management)
  • Servizi contrattuali ed operativi accessori (telelettura, ecc.)

Il prezzo (ovvero lo sconto, che di solito è rapportato e valutato rispetto alla tariffa vincolata definita dalla AEEG) è senz’altro il più valido motivo che spinge una azienda ad entrare nel mercato libero; molto spesso tuttavia anche il nome e l’affidabilità del fornitore giocano un ruolo importante.

L’AEEG dispone di un registro ufficiale di soggetti cosiddetti “grossisti”, abilitati.

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