Il nuovo decreto sui Titoli di Efficienza energetica
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME.
La seguente immagina sintetizza e ricapitola i soggetti in gioco sul meccanismo di acquisizione e monetizzazione:
Il quadro normativo di tale mercato è stato notevolmente modificato dalle modifiche contenute nel decreto DM 11/1/2017 pubblicato e in vigore a partire dal 4 Aprile 2017. Questo decreto stabilisce gli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e modifica la natura del meccanismo, ponendo paletti stringenti per quelli che vengono definiti ‘interventi incentivabili’. Ecco che cosa cambia:
Tipologie di progetto
Il nuovo decreto prevede unicamente due metodologie di valutazione:
- Progetti a Consuntivo (PC)
- Progetti Standard (PS)
Che sostanzialmente sono entrambi molto simili a quelli precedentemente definiti come progetti di valutazione a consuntivo. Di fatto il procedimento di richiesta dei titoli prevede una proposta di progetto (PC o PS) costruita in base a uno storico di misure precedenti all’intervento che viene confrontata con l’efficienza media «presente sul mercato» della tecnologia in questione. La migliore performance tra lo storico e il mercato verrà presa come riferimento baseline per il calcolo dei risparmi addizionali.
Misurazioni richieste
Nel nuovo decreto si legge:
«il proponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera.»
Con possibilità di ridurre tale periodo solo nei casi in cui si dimostri che le misure di un periodo di durata inferiore siano rappresentative dei consumi annuali Qualora siano confermate tali indicazioni nelle linee guida, questo significherà nella maggior parte dei casi dover aspettare almeno 12 mesi prima di procedere con un intervento di efficientamento o avere in campo un intensa rete di monitoraggio dei consumi e delle performance energetiche delle macchine.
Solo per quanto riguarda i progetti standard è consentita la misurazione ex-ante solo di una parte degli interventi nel caso in cui venga dimostrata la ripetibilità del progetto e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi (es. installazione di N inverter su N motori che lavorano allo stesso modo: sufficiente la misurazione su un unico motore).
Risparmio consuntivato (tau)
Le linee guida precedenti prevedevano un coefficiente TAU di attualizzazione per riuscire a consuntivare il risparmio netto integrale all’interno della vita utile. Questo coefficiente moltiplicativo variava da 1,87 a 4,58 e consentiva di ottenere più di un TEE per ogni TEP risparmiato nella vita utile, con un forte aumento dell’effetto incentivante.
Il nuovo decreto non prevede alcun coefficiente di attualizzazione dei risparmi, e dichiara consuntivabili unicamente i risparmi netti addizionali, ossia quelli verificati durante la vita utile degli interventi.
Vita utile dei progetti
La vita utile era precedentemente fissata in 5 anni, ad eccezione degli interventi di isolamento termico (8 anni) e dei cogeneratori (10 anni). In base alla vita tecnica dei singoli interventi veniva quindi stabilito un tau adeguato al riconoscimento dei risparmi dell’intera vita tecnica, ovvero del risparmio netto integrato.
Il nuovo decreto pubblica un elenco non esaustivo di tipologie di interventi indicando per ciascuno la vita utile, da un minimo di 3 anni (interventi comportamentali) fino ad un massimo di 10 anni.
Gli anni per cui vengono riconosciuti i titoli quindi aumentano, ma non fino alla vita tecnica: la conseguenza è una generale riduzione dei titoli complessivi riconosciuti per un intervento.
Taglia minima dei progetti
Le vecchie linee guida prevedevano una soglia minima di accesso al meccanismo dei TEE, sempre differenziata in base al metodo di valutazione. Le taglie minime dei progetti erano misurate sul risparmio netto integrale (quindi inclusive del tau):
- 60 TEE/anno per le valutazioni a consuntivo
- 40 TEE/anno per le valutazioni analitiche
- 20 TEE/anno per le valutazioni standard
La taglia minima dei progetti oggi:
- 10 TEP/anno per i progetti a consuntivo
- 5 TEP/anno per i progetti analitici
Si abbassa quindi la soglia di accesso al meccanismo, anche considerando l’assenza del tau moltiplicativo.
Per ulteriori informazioni: info@energysaving.it