Fine tutela, orientamenti su elenco venditori elettricità

In attuazione della Legge Concorrenza

Con il documento per la consultazione 663/2017/R/eel, nel quadro del procedimento avviato con la delibera 610/2017/R/com, l’Autorità per l’energia ha presentato i suoi orientamenti in merito ai criteri, requisiti e modalità per l’ammissione e la permanenza dei venditori di energia elettrica nell’Elenco Venditori Elettricità previsto dalla legge per la concorrenza (n. 124/17). Gli esiti della consultazione contribuiranno a formare il parere in materia che l’Autorità dovrà fornire al ministero dello Sviluppo economico. Le osservazioni potranno essere presentate entro il 17 ottobre.

L’ambito di applicazione dell’Elenco venditori, prevede il documento, sarà circoscritto alle imprese che vendono direttamente ai clienti finali, ossia ai soggetti che sottoscrivono il contratto di somministrazione con il cliente finale.
L’accesso è la permanenza nell’Elenco sarà subordinato al possesso di determinati requisiti di onorabilità, di natura finanziaria e tecnici, prevedendo che alcuni di questi siano imprescindibili per l’ammissione e altri di tipo “alert” per la permanenza nell’Elenco, legati alla verifica del raggiungimento di performance relative all’effettuazione di specifiche attività (il mancato raggiungimento delle quali comporta la necessità di approfondimenti circa l’effettiva operatività dell’impresa).
L’Aeegsi intende prevedere che le domande di ammissione all’Elenco per il settore elettrico siano presentate direttamente al ministero dello Sviluppo economico, prevedendo un adeguato periodo di tempo entro cui gli uffici del ministero possano comunicare eventuali dinieghi o richieste di integrazioni o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione dei termini. Le imprese accreditate nel Sistema informativo integrato saranno inserite d’ufficio nella prima versione dell’Elenco, per effetto di un’autorizzazione provvisoria e transitoria all’attività di cui verrà data evidenza; nel periodo in cui viene mantenuta l’operatività per effetto dell’autorizzazione provvisoria, le imprese dovranno presentare istanza di permanenza nell’Elenco, soddisfacendo i requisiti imprescindibili previsti. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data dell’autorizzazione provvisoria (coincidente con la data di entrata in vigore del decreto Elenco Venditori Elettricità), dovranno essere rispettati tutti i requisiti imprescindibili previsti per il primo popolamento.

Ai fini della permanenza nell’Elenco, è prevista una procedura correlata all’aggiornamento dell’elenco previsto dalla legge per la concorrenza, con verifica periodica di tutti i requisiti. Il mancato rispetto di uno o più requisiti non comporterà l’esclusione immediata dall’Elenco, ma l’impresa potrà continuare l’attività per un periodo di tempo determinato – che può differire da requisito a requisito – nel corso del quale potrà adoperarsi per tornare a soddisfare i requisiti mancanti; al permanere di una situazione d’inadempienza, in particolare per requisiti “alert”, si propone l’avvio di un’analisi approfondita da parte del ministero. Il monitoraggio consentirà di attribuire a ciascuna impresa una “classe di affidabilità” di cui sarà data evidenza al pubblico. Infine, l’Autorità intende definire ulteriori procedure speciali, non legate al monitoraggio puntuale dei requisiti e degli indicatori, per la classificazione dell’impresa nelle classi di minore affidabilità.

Tali procedure riguardano i casi: di inadempimento dell’impresa nelle comunicazioni previste ai fini del monitoraggio dei requisiti per la permanenza nell’elenco; di inadempimento dell’impresa connesso al versamento delle garanzie relative a singole imprese di distribuzione o a Terna; in cui l’impresa è oggetto di sanzioni.

Fonte: Staffetta Quotidiana