Il prezzo della "componente energia"

Dato che il prezzo della “componente energia” (c.d. commodity) copre una quota sempre meno rilevante delle tariffe energetiche è estremamente rilevante cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa di settore per abbattere anche le altre componenti tariffarie addebitate in “bolletta” (c.d. non commodity cost).

Energy Saving supporta i propri Clienti nell’individuazione degli sgravi ottenibili in base al settore merceologico di appartenenza, ai processi produttivi realizzati, ai volumi ed al profilo di prelievo e, successivamente, redige tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni (che non sono mai automatiche), quali ad esempio:

  • istanza di defiscalizzazione e rimborso accise indebitamente versate;
  • bonus energivori;
  • esenzione oneri di sistema per officine elettriche;
  • qualifica SEU.

Defiscalizzazione forniture Energia Elettrica e Gas Naturale

Dal 1° Giugno 2007, secondo il nuovo Testo Unico delle Accise (TUA), è vigente l’esclusione dalla tassazione sui consumi di elettricità e gas naturale impiegati nelle attività di riduzione chimica, nonché nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio Europeo, del 9 ottobre 1990.

Energy Saving eroga ai propri Clienti un servizio “chiavi in mano” inerente l’istruzione delle pratiche necessarie per il conseguimento della defiscalizzazione dei consumi energetici ed il conseguente rimborso dell’accisa indebitamente versata.

Nel team Energy Saving sono presenti tecnici abilitati alla redazione delle perizie necessarie per la presentazione dell’istanza di defiscalizzazione agli Uffici delle Dogane competenti. Successivamente Energy Saving supporta il Cliente nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria e lo accompagna in tutte le successive fasi di confronto con i funzionari doganali sino alla conclusione dell’iter con l’ottenimento del rimborso dell’accisa indebitamente versata nei due anni precedenti, in base a quanto stabilito dall’art. 14 del TUA.

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