Rimborso accise elettricità, nessuna decadenza finché c’è il rapporto tributario

Dalla sentenza della Commissione Tributaria di Lombardia

Il credito d’imposta in materia di accise esposto nella dichiarazione annuale di consumo è un credito che si rinnova annualmente al momento di tale dichiarazione, sicché il termine biennale previsto dall’art. 14 comma 2 del Testo Unico delle Accise decorre dall’ultima dichiarazione di consumo. In ragione di ciò il termine di decadenza biennale decorre dalla data in cui il meccanismo della detrazione non possa più operare per la mancanza di importi a debito”.

È quanto stabilito da una sentenza del 26 aprile 2018 della 7° sezione Commissione Tributaria di Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane di Milano, che aveva respinto per decadenza del termine biennale l’istanza di rimborso di un credito del 2010 sulla soppressa addizionale provinciale presentato da una società distributrice di elettricità ai clienti finali.
In pratica, visto che la società in questione non aveva debiti tributari nella provincia di Monza-Brianza, aveva chiesto di spostare il suo credito in un’altra provincia. Una problematica, quella dei tempi di decadenza troppo ristretti di cui la Staffetta si è occupata qualche anno fa. A supporto della decisione la Commissione cita la sentenza di Cassazione n. 9283 del 7 aprile 2013 sull’accisa del gas naturale secondo la quale la decadenza non si verifica in corso di rapporto tributario, ma solo al momento della sua estinzione.

Quando “il contribuente non può proseguire nella detrazione – ha sottolineato la Commissione – le somme versate in più del dovuto configurano crediti il cui pagamento deve essere richiesto nel termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14, comma 2 del T.U.A.”. In altre parole, la Cassazione ha enunciato che in materia di imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del T.U.A. il rimborso (o la detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto entro 2 anni, a pena decadenza, dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso il versamento di acconti maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’ano successivo con la conseguenza che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli maturati.

Si ricorda che l’art. 53, comma 1 lett b del Testo Unico dispone l’obbligo del pagamento dell’accisa sull’elettricità. Le officine di produzione elettrica, ricordiamo, devono presentare entro marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce una dichiarazione di consumo annuale. L’art. 56 comma 1 prescrive che il pagamento delle accise sia effettuato in rate di acconto mensile da versare il giorno 16 del mese, mentre il conguaglio il 16 marzo.

Fonte: Staffetta Quotidiana