Emission trading

Protocollo di Kyoto ed Emission Trading

La Direttiva Europea CE/2003/87 del 13/10/2003, in applicazione del Protocollo di Kyoto, ha istituito a decorrere dal 01/01/2005 il principio delle quote di emissione di CO2, che rappresentano un vero e proprio permesso ad emettere gas serra, definito e quantificato per ciascuna impresa interessata. Tale autorizzazione, aggregata a livello paese, contribuisce alla riduzione globale delle emissioni di CO2 con obiettivi sia a livello nazionale (attraverso un Piano di Allocazione, già operativo in Italia) che a livello comunitario.

Le aziende attualmente obbligate ad ottenere specifica autorizzazione alla emissione di CO2 ricadono nel seguente ambito:

  • Impianti di combustione con potenza di focolare maggiore di 20 MW termici
  • Impianti di produzione di acciaio e ghisa
  • impianti di arrostimento o sinterizzazione dei minerali metallici
  • Impianti per la produzione di clinker con capacità maggiore di 500 t/giorno
  • Impianti per la produzione del vetro, con capacità fusione maggiore di 20 t/giorno
  • Impianti per la produzione di materiali ceramici mediante cottura capacità maggiore di 75 t/giorno
  • Impianti di produzione Impianti di produzione di pasta per carta e cartone con capacità di produzione maggiore di 20 t/giorno

Ogni azienda che ricade nei vincoli normativi sopra descritti viene, ad ogni anno solare, attribuita di uno specifico quantitativo di tonnellate di CO2 autorizzate da emettere. Al termine di ogni anno solare, le emissioni effettivamente prodotte  devono assicurare il pareggio con quelle autorizzate. Chi ha rilasciato più emissioni rispetto alle quote possedute può comprare quote mancanti, con accordi bilaterali o su mercati organizzati.

Tale meccanismo è fondato su un regime di controllo delle emissioni rilasciate, che debbono essere comunicate ad una Autorità Nazionale in modo trasparente, completo e verificabile attraverso la redazione di un Bilancio Annuale. A garanzia della corretta raccolta e presentazione dei dati di bilancio delle quote emesse, l’art. 15 della Direttiva 2003/87 prevede l’intervento di un Verificatore esterno ed indipendente.

Dal 01/01/2005, per i siti interessato è vigente l’obbligo di comunicare un Bilancio Annuale delle proprie emissioni di CO2, redatto secondo specifiche modalità di calcolo e misura e quindi sottoposto a verifica da parte di un Organismo indipendente, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuta emission di CO2.

Le quote di emissione effettuata, riportate sui Bilanci annuali di emissione, dovranno essere confrontate con i permessi ad emettere conferiti all’impresa, al fine di accertare la effettiva posizione di debito o di credito della singola impresa. Scopo del meccanismo è il raggiungimento degli obiettivi di emissione budgettato, con la riduzione progressiva dell’emisione di CO2 secondo criteri di mercato.

Energy key topics

Argomenti maggiormente richiesti