Energivori, Tar respinge ricorsi operatori tlc

Anche sulla base di quanto sancito dalla Corte Ue, i giudici affermano che è legittimo assegnare le agevolazioni solo a determinate categorie

E’ legittima l’attribuzione delle agevolazioni a determinate categorie di energivori, e in particolare a quelli operanti nel settore manifatturiero. Lo ha stabilito il Tar Milano, respingendo i ricorsi di Telecom Italia e Wind Tre (già H3G) contro diversi atti dell’Autorità per l’energia, a partire dalla delibera 437/2013 che ha stabilito le modalità per la costituzione del primo elenco delle imprese energivore, nonché contro l’atto di indirizzo del Mise del luglio 2013.
La questione degli sgravi “selettivi” si trascina da tempo e ha trovato un momento determinante nella sentenza della Corte Ue del gennaio 2017 che ha sancito la non contrarietà di tali agevolazioni rispetto alla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Anche facendo riferimento a tale pronuncia, il Tribunale milanese ne ha ribadito la legittimità anche rispetto alla
normativa nazionale, in particolare all’art. 39 del DL n. 83 del 2012 che ha istituito gli sgravi e al decreto ministeriale del 5 aprile 2013. “Le ragioni che hanno portato alla limitazione delle agevolazioni al solo settore manifatturiero e ai soli consumi in alta e media tensione – affermano i giudici – sono riconducibili al riscontro di un impatto più elevato dei benefici rispetto alla stima iniziale e alla conseguente scelta ampiamente discrezionale, operata dal Ministero, di canalizzare le agevolazioni nei confronti del settore più esposto alla concorrenza internazionale. D’altro canto, la circostanza, indicata nell’atto di indirizzo del 24 luglio 2013, che tale settore sia individuabile in quello manifatturiero costituisce un dato del quale non può seriamente dubitarsi e, comunque, la ricorrente non ha fornito dimostrazioni convincenti del fatto che il settore delle telecomunicazioni, nel quale essa opera, possa ritenersi ugualmente esposto alla concorrenza internazionale”.

Anche l’esclusione dal beneficio tariffario dei consumi in bassa tensione, proseguono le sentenze, “non ha carattere discriminatorio, perché è coerente con la canalizzazione della misura in favore delle imprese manifatturiere, che operano prevalentemente in alta e media tensione”.
Infine, “non sono comprensibili le ragioni per le quali il regime delle agevolazioni per le imprese manifatturiere potrebbe pregiudicare la concorrenza o il corretto funzionamento del mercato nei riguardi di imprese operanti in un diverso settore (cfr. Tar Lombardia, Milano, n. 3094 del 2014, cit., punto 2.3 in diritto)”.
Come noto, la disciplina sugli energivori è stata rivista dal recente decreto Mise del 21 dicembre 2017 che ha comunque mantenuto la “selettività”, accentuando anzi gli aiuti ai settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale.

Fonte: Quotidiano Energia