Finalmente recepita dall’Italia la Direttiva RED II in materia di incentivi alle rinnovabili

Finalmente recepita dall’Italia la Direttiva RED II in materia di incentivi alle rinnovabili

Molto importante è la recente novità normativa nell’ambito delle rinnovabili, con il pieno recepimento da parte dell’Italia della direttiva europea 2018/2001, nota anche Renewable Energy Directive II (o RED II). Il prossimo 15 dicembre entrerà infatti in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti energetiche rinnovabili (FER). Il provvedimento definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi europei sulla quota di energia da fonti rinnovabili.

In termini di quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale, l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% entro il 2030.

Nel nuovo Decreto sono definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per le fonti energetiche rinnovabili. I regimi di sostegno sono differenziati sulla base della potenza degli impianti. In particolare, per impianti di grande potenza (superiore a 1 MW), l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per potenze installate minori di 1 MW, invece, l’incentivo è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, oppure tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza, per le tecnologie innovative e con costi di generazione maggiormente elevati.

Ma la vera novità riguarda le comunità energetiche.

Per impianti rinnovabili elettrici di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo, infatti, è possibile accedere a un incentivo diretto. Quest’ultimo, alternativo a quelli precedentemente descritti, premia l’energia autoconsumata. Il meccanismo di attribuzione si basa, anche in questo caso, su una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio.

Per quanto riguarda le comunità energetiche, queste le principali novità:

  • Incrementata la soglia di potenza impianto da 200 a 1.000 kWp;
  • Eliminato il vincolo della cabina MT/BT, introdotto il vincolo della cabina primaria;
  • Per quanto riguarda l’incentivo, si ipotizza il mantenumento del valore 110 Euro/MWh per l’energia sottesa e scambiata in cabina secondaria, mentre verrà posto in essere un valore meno importante per l’energia scambiata al di sotto della cabina primaria.

Elemento rilevante sulle rinnovabili è l’Allegato II, che riguarda le semplificazioni. Si potranno fare impianti solari su tetto a falda senza neppure chiedere autorizzazione al Comune, fatto salvo ovviamente il caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincoli paesaggistici o storici.

All’interno dei meccanismi di incentivazione, molto spazio è dedicato al biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale. L’incentivazione, in questo caso, si espliciterà con l’erogazione di una specifica tariffa la cui durata e il cui valore saranno definiti successivamente con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica. Al produttore, in particolare, sarà assicurato lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in quello della produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale.

Allo scopo di garantire una maggiore efficienza del provvedimento, è definito un coordinamento fra gli strumenti di incentivazione del Decreto Legislativo RED II e quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, l’Articolo 13 del decreto prevede condizioni di cumulabilità tra i vari sistemi di sostegno, al fine di favorire un utilizzo efficiente degli strumenti incentivanti.

Per quanto riguarda l’idrogeno, l’Articolo 38 definisce procedure di semplificazione per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori. La realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale a10 MW viene identificata dal decreto come attività in edilizia libera che non richiede, dunque, il rilascio di uno specifico titolo abilitativo.